Art. 16.
(Partecipazione).

      1. Lo Stato promuove e garantisce a tutti i soggetti coinvolti la partecipazione alla gestione dei nidi d'infanzia e della scuola di ogni ordine.
      2. La progettazione partecipata deve trovare nelle scuole, a partire da quelle dell'infanzia, occasioni diffuse e differenziate per formare, sin da bambini, l'abitudine ad essere coinvolti in prima persona nella costruzione del proprio presente e futuro.
      3. La partecipazione dei genitori, per la sfera di loro competenza, è considerata uno degli aspetti fondamentali per la finalizzazione degli interventi educativi delle istituzioni scolastiche, che hanno il dovere di valorizzarne il ruolo con azioni concrete rispondenti alle esigenze delle

 

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diverse realtà, anche in concorso con gli enti locali.
      4. La partecipazione si realizza attraverso gli organi collegiali esistenti, come disciplinati dalle disposizioni del testo unico di ci al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e dei seguenti ulteriori organi, con funzioni consultive ed autogestionali per tutti gli aspetti di rispettiva pertinenza: il consiglio dei genitori, il collegio del personale ausiliario-tecnico-amministrativo e, nelle scuole medie, il consiglio degli studenti e delle studentesse.
      5. Il consiglio dei genitori è composto dai rappresentanti e dalle rappresentanti dei genitori eletti all'interno dei consigli di classe e di interclasse e del consiglio di istituto e di circolo; elegge tra i suoi membri un presidente che non può ricoprire contemporaneamente la carica di presidente di consiglio di circolo o di istituto. Il consiglio dei genitori si insedia subito dopo l'elezione dei rappresentanti di classe, indìce almeno due volte all'anno un'assemblea generale di tutti i genitori ed è obbligatoriamente consultato nella stesura del piano dell'offerta formativa.
      6. Ogni scuola mette a disposizione gli spazi per gli incontri ed ogni altro strumento finalizzato a favorire la più ampia partecipazione.